atlante delle partizioni (2001)
Circoscrizioni amministrative
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Regioni, provincie, circondari, comuni

La Costituzione della Repubblica Italiana (7 dic.1947) nell'art. 5 afferma che "La Repubblica, una ed indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali" e nell'art. 114 ribadisce che "La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni".
Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere. La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.
La Provincia si configura amministrativamente come un Ente locale intermedio tra comune e regione. I suoi organismi sono il Presidente, il Consiglio, la Giunta.
Il Circondario si configura come ente non autonomo, costituito come "ambito" entro cui operano uffici decentrati della Provincia, privo di personalità giuridica, ma dotato di autonomia patrimoniale ed organizzativa.
Il Comune si caratterizza amministrativamente come un Ente locale elementare che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

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Tipo di partizione: programmazione
Data di creazione:
Ultimo aggiornamento:
Organismi competenti:
Per saperne di più: Legge n. 142 del 1990, Legge n. 56 del 1997 (legge Bassanini), Legge n. 265 del 1999
Legge Regionale n. 44 del 26 aprile del 2000, http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/07Enti_.html

REGIONI
L'ordinamento costituzionale, previsto dal 1947, è stato attuato con istituzione delle Regioni a statuto ordinario a opera della Legge 281/1970. In seguito diverse leggi hanno attribuito alle regioni compiti e funzioni in materie specifiche. Particolarmente importante appare il dibattito recente sul decentramento amministrativo e/o sul federalismo che ha dato luogo ad una fase di decentramento funzionale, dallo Stato alle Regioni, Province, Comunità montane e Comuni, in numerose materie (trasporto, lavoro, commercio, turismo, scuola, agricoltura, ecc.). Tale fase cominciata con le leggi n. 59/1997, legge 127/1997, legge 191/1998 e con il Decreto legislativo 112/1998 è ancora in atto. Il nuovo governo si propone infatti la revisione della costituzione verso una forma organizzativa più federale della repubblica italiana.
Per quanto concerne la programmazione economica e territoriale la legge regionale 18 ottobre 1994, n. 43, "Norme in materia di programmazione degli investimenti regionali", definisce le procedure di programmazione, il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) e il Fondo Investimenti Piemonte (FIP).
Il PRS contiene la presentazione dei progetti di sviluppo, le priorità, le relative dotazioni finanziarie del FIP, l'entità dei contributi, le condizioni di ammissibilità al finanziamento dei progetti e i requisiti di partecipazione, le modalità di erogazione dei contributi, la scadenza per la presentazione delle domande, il settore di riferimento regionale.

A livello territoriale la Regione Piemonte con la Legge regionale 56/77 e successive modifiche, disciplina la Tutela e l'uso del suolo, individuando gli strumenti ed i livelli di pianificazione: il Piano Territoriale Regionale, redatto dalla Regione, inerente il territorio regionale; i Piani Territoriali di Coordinamento, secondo quanto previsto dalla successiva L. 142/90, redatti dalle Province, dalla Città Metropolitana; i Progetti Territoriali Operativi e i Piani Paesistici, i Piani Regolatori Generali aventi per oggetto il territorio di un singolo Comune o di più Comuni.
Nel quadro del processo di decentramento sono attribuite alle regioni funzioni relative a: Artigianato, ordinamento delle camere di commercio, fiere e mercati; Industria; Miniere, risorse geotermiche, cave e torbiere; Ambiente, infrastrutture e protezione civile; Attività a rischio di incidente rilevante; Inquinamento atmosferico; Inquinamento acustico ed elettromagnetico; Gestione dei rifiuti; Energia; Tutela delle acque; Difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico; Prevenzione e previsione dei rischi naturali; Lavori ed opere pubbliche; Protezione civile; Protezione della natura; Formazione professionale; Polizia regionale e regime autorizzatorio.

Le province
Il ruolo e le funzioni delle Province e dei Comuni vengono precisate e rafforzate con la Legge 142/90 che definisce nuove deleghe per le Province, l'istituzione delle Aree metropolitane, l'associazione tra i comuni nelle quattro forme delle convenzioni, consorzi, unioni e fusioni. Quest'ultima particolarmente agevolata e favorita. La legge 142/90 e successiva 265/99 consentono inoltre la revisione delle circoscrizioni provinciali, l'istituzione di nuove province, l'istituzione delle Aree Metropolitane, l'istituzione delle Circoscrizioni comunali, l'istituzione dei Circondari provinciali.
Fino al 1992 il Piemonte era organizzato in 6 Province, in seguito vengono istituite le nuove province di Biella e del Verbano-Cusio-Ossola.
La Legge Regionale del 26 aprile 2000 n. 44, oltre a quelle vigenti (vedi Area metropolitana), conferisce alle Province nuove funzioni amministrative individuando le relative competenze e modalità operative. La Province svolgono inoltre compiti di programmazione territoriale (Piano Territoriale di Coordinamento), secondo quanto previsto dalla legge142/90.

I Circondari
La Legge 142/90 dà facoltà alle Province di disciplinare nei propri statuti la suddivisione dei rispettivi territori in Circondari "in relazione all'ampiezza e alla peculiarità del territorio, alle esigenze della popolazione e alla funzionalità dei servizi". Lo statuto della provincia puo' demandare ad un apposito regolamento l'istituzione dell'assemblea dei sindaci del circondario e la previsione della nomina di un presidente del circondario.
Con i Circondari, la Provincia attua il decentramento dei servizi e degli uffici, al fine di garantire una prestazione di servizi ai cittadini più efficace e facilitare una più attiva partecipazione alle scelte dell'ente provinciale. Tali uffici hanno sede nel Comune capoluogo del Circondario.
Tutte le Province della Regione, nel proprio Statuto hanno previsto l'istituzione dei Circondari, ma solo la Provincia di Torino, quella di Vercelli e quella di Cuneo ne hanno individuato la partizione territoriale ed approvato i rispettivi Regolamenti. In particolare la Provincia di Torino ha suddiviso in 5 Circondari tutto il territorio provinciale, la Provincia di Cuneo ne ha individuati 7 mentre la Provincia di Vercelli ha istituito un circondario solo su una porzione del suo territorio: la Valsesia.

I comuni
Il ruolo e le competenze dei comuni sono precisate e rinforzate dalla legge 142/90 che definisce in particolare le quattro forme possibili d'associazione tra comuni: le convenzioni, i consorzi le unioni e le fusioni. Un ruolo importante veniva dato alla fusione. In seguito la legge 265/99 ha rimediato alle difficoltà riscontrate in ambito associativo privilegiando le unioni tra comuni (unioni di comuni, vedi pag. 13) che rispettano l'autonomia e l'identità dei comuni interessati. Tali leggi prevedono altresì la creazione delle aree metropolitane e delle circoscrizioni comunali.
I comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti devono articolare il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune. I comuni con popolazione tra i 30.000 ed i 100.000 abitanti possono articolare il territorio comunale per istituire le circoscrizioni di decentramento.
Come le Regioni e le Province anche i Comuni sono oggetto del processo di decentramento amministrativo cominciato con la legge "Legge Bassanini", n. 56/97. Con il decreto legislativo n. 112/98, recepito dalla regione Piemonte con la legge n. 44/00 le loro competenze si sono sviluppate. Esse concernono tutte le funzioni amministrative che riguardino la popolazione ed il territorio; la gestione dei servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare; alcune funzioni relative all'industria e lavoro, alcune funzioni inerenti l'ambiente, le infrastrutture, la protezione civile, l'inquinamento atmosferico, la gestione dei rifiuti, l'energia, la tutela delle acque, la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico, la prevenzione e previsione dei rischi naturali, i lavori ed opere pubbliche, la protezione civile.
I Comuni hanno anche un ruolo importante di programmazione e pianificazione territoriale previsto dalla legge n.1150 del 1942, per mezzo l'approvazione del Piano Regolatore Generale. I primi piani sono stati adottati dalla Regione nel 1979 nel quadro della legge regionale n. 56 del 1977.