appartenenza dei comuni (2001)
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atlante delle partizioni (2001)

Regioni, provincie, circondari, comuni

La Costituzione della Repubblica Italiana (7 dic.1947) nell'art. 5 afferma che "La Repubblica, una ed indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali" e nell'art. 114 ribadisce che "La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni".
Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere. La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.
La Provincia si configura amministrativamente come un Ente locale intermedio tra comune e regione. I suoi organismi sono il Presidente, il Consiglio, la Giunta.
Il Circondario si configura come ente non autonomo, costituito come "ambito" entro cui operano uffici decentrati della Provincia, privo di personalità giuridica, ma dotato di autonomia patrimoniale ed organizzativa.
Il Comune si caratterizza amministrativamente come un Ente locale elementare che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Unioni di comuni e Aree metropolitane

La legge 265/99, modificando in parte la legge 142/90, definisce: "Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza."

Comunità montane

Le Comunità Montane sono Enti locali e Unioni di comuni e hanno autonomia statutaria nell'ambito delle leggi statali e regionali.
Sono organi della Comunità Montana: il Consiglio, la Giunta, il Presidente.
La prima definizione di "territorio montano" è contenuta nella Legge n° 991/52. La Legge 1102/71 delega alle regioni la partizione del territorio montano in zone omogenee per caratteristiche territoriali, economiche e sociali. La regione Piemonte ha recepito queste direttive nazionali con le LL.RR. 17/73 e 50/78 individuando gli ambiti delle Comunità Montane, l'organizzazione e la struttura.
Ulteriori modifiche sono intervenute con: la Legge 142/90 che fornisce indicazioni circa la struttura delle Comunità Montane imponendo limitazioni sia alla dimensione demografica dei comuni di appartenenza, sia alla componente montana della popolazione; la L.R. 28/92 che ha ridefinito gli ambiti delle Comunità Montane; la L.R. 16/99, Testo unico delle leggi sulla montagna, che ha riordinato le Comunità Montane del Piemonte in base alle indicazioni contenute nella L. 142/90; la L. 265/99 che ha reso più flessibili i vincoli presenti nella L.142/90.

Comunità collinari

Le Comunità collinari sono forme associative tra con popolazione inferiore a 15 mila abitanti i cui territori siano classificati collinari ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale n. 826-6658 del 12 maggio 1988. In genere sono unioni di comuni previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali) e successive modifiche ed integrazioni. Il loro obiettivo è la gestione di servizi e funzioni delegate e la salvaguardia delle zone collinari marginali.