atlante delle partizioni (2001)
Programmazione europea
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Obiettivo 2

Il nuovo obiettivo 2 contribuisce a favorire la riconversione economica e sociale delle aree con difficoltà strutturali per gli anni 2000-2006. Tale obiettivo riunisce i precedenti obiettivi 2 e 5b nel periodo 1994-1999.

Il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, reca le disposizioni generali sui Fondi strutturali e definisce i nuovi ambiti degli Obiettivi prioritari, portandoli da 7 a 3, e delle Iniziative comunitarie riducendole da 13 a 4.
Il 18% massimo della popolazione dell'Unione può rientrare in questo obiettivo. In Italia solo il 66% della popolazione interessata nel precedente periodo di programmazione è stato dichiarato eligibile per il nuovo obiettivo 2.
E' previsto un sistema transitorio,detto di "phasing-out", concesso alle aree prima incluse nei vecchi Obiettivi 2 e 5b ed escluse dalla nuova fase (i fondi sono circa un quinto del sostegno dell'obiettivo).

descrizione riferimenti legislativi cartina

descrizione

Tipo di partizione: Programmazione
Data di creazione: Il Regolamento (CE) n. 1260/1999
Ultimo aggiornamento: 2000
Organismi competenti: Stato, Regione, Enti Locali
Per saperne di più: Regolamento (CE) n.1260/99
http://europa.eu.int/comm/dgs/regional_policy/index_it.htm

Il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, sorto all'interno della negoziazione Agenda 2000 ha ridefinito le disposizioni generali concernenti i fondi strutturali europei. Le zone interessate dal nuovo obiettivo 2 sono di quattro tipi: industriali, rurali, urbane e dipendenti dalla pesca. Per essere eligibili tali zone devono rispondere a un certo numero di criteri.
Le zone industriali, corrispondenti o appartenenti a un'unità territoriale di livello NUTS 3, devono rispettare le tre seguenti condizioni:
un tasso di disoccupazione superiore alla media comunitaria,
una percentuale di occupazione industriale superiore alla media comunitaria,
un declino occupazionale nel settore industriale.
Le zone rurali, che devono anch'esse corrispondere o appartenere a un'unità territoriale di livello NUTS 3, devono avere:
una densità di popolazione inferiore a 100 abitanti per Kmq. o un tasso d'occupazione agricola uguale o superiore al doppio della media europea,
un tasso di disoccupazione superiore alla media comunitaria o una diminuzione della popolazione.
Le zone urbane sono delle zone densamente popolate che soddisfano almeno uno dei criteri seguenti:
un tasso di disoccupazione di lunga durata superiore alla media comunitaria,
un livello elevato di povertà,
un ambiente particolarmente degradato,
un elevato tasso di criminalità,
un basso livello d'istruzione.

Le zone dipendenti dalla pesca devono avere un tasso d'occupazione importante nel settore della pesca e contemporaneamente un declino occupazionale significativo nel medesimo.
L'eligibilità dell'obiettivo 2 si estende anche ad altre zone, per un massimo del 50% per ogni Stato interessato, che siano: contigue a regioni in ritardo di sviluppo facenti parte quindi dell'obiettico 1 o a delle zone industriali e rurali in obiettivo 2; zone rurali interessate da un invecchiamento significativo della popolazione o da una caduta rilevante della popolazione agricola; zone con problemi strutturali gravi o un tasso di disoccupazione elevato che fa seguito alla riconversione d'una o più attività determinanti e caratterizzanti il settore agricolo, industriale o dei servizi.

Il regolamento europeo prevede una soglia di popolazione eligibili non superiore al 18% della popolazione comunitaria complessiva. La Commissione Europea ha stabilito per ogni Stato membro delle soglie relative alla popolazione interessata, che tengono conto in particolare della popolazione presente nelle zone industriali e rurali e del livello di disoccupazione. Gli Stati membri hanno proposto una lista di zone individuate attraverso criteri diversi ma che hanno almeno il 50% della popolazione entro aree individuate dalle soglie definenti le zone industriali e rurali in declino.
Il regolamento prevede inoltre un sistema transitorio,detto di "phasing-out", concesso alle aree prima incluse nei vecchi Obiettivi 2 e 5b ed escluse dalla nuova fase.
Le politiche messe in atto, nel quadro degli obiettivi definiti dalla Unione Europea, sono contenute nei "Documenti unici di programmazione" comunemente chiamati DOCUP. Si tratta di un programma pluriennale (2000-2006) che definisce gli assi di sviluppo e le modalità per accedere ai fondi eurepei. Per l'obiettivo 2 il DOCUP contiene, per ogni regione interessata, una valutazione e euna analisi socioeconomica, nonchè gli obiettivi che si intendo raggiungere e le relative strategie e azioni. I DOCUP sono elaborati dai diversi paesi membri insieme alle collettività locali e le parti sociali e quindi negoziati con la Commissione Europea. Un documento supplementare, il Complemento di programmazione, contiene le misure, le modalità di finanziamento e i beneficiari potenziali. E' un documento definito dall'Autorità di gestione responsabile del programma che è anche l'organismo addetto alla selezione dei progetti e alla trasmissione degli stessi alla Commissione per informazione.