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Unioni di comuni e Aree metropolitane

La legge 265/99, modificando in parte la legge 142/90, definisce: "Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza."

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Tipo di partizione: Gestione
Data di creazione: 1990
Ultimo aggiornamento: 2001
Organismi competenti: Regione Piemonte
Per saperne di più: L. 142/90 e L. 265/ 99

La Regione disciplina con proprie leggi le forme di incentivazione e destina a queste un fondo nel proprio bilancio. L'unione deve dotarsi di uno statuto e di un regolamento. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione, le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse nonché un presidente scelto tra i Sindaci dei comuni. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni
L'unione dei comuni ha origini antiche, tuttavia in passato la legislazione ha favorito la fusione dei comuni con la conseguente perdita di autonomia e di identità. I nuovi ordinamenti, legge 142/90 e L. 265/99, recepiti dalla L.R. 34/98 e L.R 44/2000, hanno modificato questa figura dandole un maggiore ruolo.
L'unico criterio considerato per l'unione è la continuità territoriale, anche se sono possibili unioni tra comuni non contermini. E' tuttavia preferibile, in base a quanto stabilito dalla L.R. 44/90 che le unioni rispettino il quadro legislativo relativo ai livelli ottimali di esercizio associato delle funzioni comunali. Siano cioè comuni aventi contiguità territoriale e realizzino una dimensione minima di 5 mila abitanti.
La Regione Piemonte promuove le unioni attraverso incentivi e un'apposita azione legislativa. E' da ricordare in tal senso il Fondo per la collina, istituito dalla L.R. 16/2000 e destinato alle Comunità collinari, per la gran parte formate da unione di comuni.
Nel 2001, sono state approvate dalla Regione Piemonte 21 nuove unioni. Complessivamente sono 116 i Comuni coinvolti nell'operazione che vanno ad aggiungersi alle Comunità montane, già definite unioni dal legislatore. Le materie unificate riguardano: lo sportello unico per la riscossione dei tributi, la contabilità, la raccolta rifiuti, i trasporti scolastici, la polizia municipale, l'anagrafe, il turismo, l'informatizzazione dell'amministrazione.

Un caso particolare: l'Area metropolitana di Torino
Ã? considerata area metropolitane la zona comprendente il comune centrale e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con esso rapporti di stretta integrazione in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali (dall'art. 17, capo VI della Legge 142/90 "Ordinamento delle autonomie locali", modificato dalla legge n. 265 del 3 agosto 1999).
Ai sensi della L 265/99 le AM sono individuate dalla legge e comprendono i bacini dei comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, nonché quelli individuati dalle regioni a statuto speciale. Su conforme proposta degli enti locali interessati la Regione procede alla delimitazione territoriale dell'AM.
Gli stessi comuni possono costituirsi in Città Metropolitana (CM). Sono organi della CM: il consiglio metropolitano, la giunta metropolitana ed il sindaco metropolitano. La costituzione della CM è sottoposta a referendum nei comuni. Secondo la L 142/90 la città metropolitana ha le stesse funzioni della provincia.
Non esiste una metodologia precisa per la determinazione delle diverse proposte di AM. Tutte hanno comunque fatto riferimento alle affinità socioeconomiche dei comuni limitrofi, agli indicatori demografici e all'intensità dei flussi migratori interni.
In Piemonte la prima individuazione di un ambito di aggregazione di Comuni aventi come centro la Città di Torino è del 1952 e individua la "prima cintura" (23 comuni oltre il capoluogo). Nel 1972, con d.p.g.r. n.719, venne individuato un ambito definito Area Metropolitana e distinto in "prima" e "seconda cintura", per un totale di 53 comuni (capoluogo compreso).
A seguito della L. 142/90 solo Genova, Venezia e Bologna hanno definito le AM mentre Firenze e Roma hanno istituito la Conferenza metropolitana.
La L. 142/90 attribuisce alle CM le stesse funzioni delle province. Alla Città metropolitana competeranno pertanto le tasse, le tariffe ed i contributi sui servizi attribuiti alle province.