atlante delle partizioni (2001)
Agricoltura
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Zone di montagna svantaggiate: Piano di sviluppo rurale 2000-2006

Il Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) dispone nel capo V, aiuti e indennità compensative per le zone svantaggiate soggette a vincoli ambientali, col fine di garantire un uso continuato delle superfici agricole e favorire in tal modo il mantenimento di una comunità rurale vitale, conservare lo spazio naturale, mantenere e promuovere sistemi di produzione agricola sostenibili. La Regione Piemonte nel suo PSR ha predisposto nell' Asse prioritario: III "Ambiente", Misura: E, un Titolo relativo alle "ZONE SVANTAGGIATE" la cui azione riguarda tutto il territorio regionale classificato montano e già classificato svantaggiato ai sensi dell'art. 3 paragrafo 3 della direttiva CEE n. 268/75 sulla montagna. I beneficiari sono gli imprenditori agricoli titolari di impresa iscritta al "registro delle imprese".

descrizione elenco dei comuni riferimenti legislativi cartina

descrizione

L'esigenza di tutelare in modo particolare le aree agricole svantaggiate risale al Trattato Generale istitutivo della Comunità Europea, che all'articolo 33 - secondo capoverso â?? stabilisce l'esigenza di considerare, nell'elaborazione della politica agricola comune e dei metodi speciali che questa può implicare, "il carattere particolare dell'attività agricola che deriva dalla struttura sociale dell'agricoltura e dalle disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole".
Tale disposizione è ripresa dall'articolo 36, secondo il quale il Consiglio può autorizzare la concessione di aiuti "per la protezione delle aziende sfavorite da condizioni strutturali o naturali".
Queste indicazioni generali sono poi state riprese da una lunga serie di provvedimenti specifici inseriti a complemento degli interventi sulle strutture agricole, che partono dalla Direttiva 75/268/CEE, relativa all'agricoltura di montagna e alle zone rurali svantaggiate, per arrivare, ai nostri giorni, al Reg. (CE) n.1257/99. In particolare nella direttiva 75/268/CEE è stata fornita una definizione di montagna secondo una parametrizzazione univoca contenuta nell'articolo 3, paragrafo 3 della, ai fini della politica agricola montana: "altitudine minima di 1.000 metri o pendenza minima del 20%; che in caso di combinazione di questi due fattori le zone di montagna ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva citata possono essere definite da un'altitudine minima di 600 metri e da una pendenza minima del 15 %, tranne che per un limitato numero di villaggi totalmente circondati da montagne, per i quali la pendenza può essere ridotta al 12 %".
A seguito di questa direttiva è stata deliberata dal Consiglio Regionale del Piemonte (Delibera dell'11/12/1975 n. 7463) la "Classificazione e ripartizione aggiornata del territorio regionale fra â??montagna, collina, collina depressa e pianura", a sua volta frutto di strumenti legislativi precedente, che ha dato luogo ad una serie di classificazioni dei comuni regionali aventi come scopo l'individuazione delle aree svantaggiate e dei comuni marginali su cui far ricadere aiuti e compensazioni di varia natura. La partizione non rispetta i confini provinciali.
L'indennità è concessa per ettaro di SAU ad agricoltori che:
coltivino almeno 3 ha di SAU,
si impegnino a proseguire l'attività agricola in una zona svantaggiata per almeno un quinquennio a decorrere da primo pagamento,
utilizzino, conformemente alla buona prassi agricola consueta come definita in allegato al piano regionale, pratiche compatibili con la necessità di salvaguardare l'ambiente e di conservare lo spazio naturale, in particolare applicando sistemi di produzione agricola sostenibile.
che operino stabilmente nelle zone svantaggiate.
La Regione e le Comunità Montane (nell'ambito del loro territorio) potranno differenziare l'entità del contributo erogato sulla base dei seguenti criteri (colonna Premio massimo):
localizzazione altimetrica del centro aziendale;
presenza di colture locali di particolare pregio (es.: vigneti a D.O.C.);
presenza di significativi redditi di provenienza extra-agricola percepiti dall'imprenditore agricolo.
Dopo la direttiva 75/268/CEE l'interesse diretto per le aree montane è andata scemando, soprattutto in ambito europeo. Oggi il dibattito sembra riprendere nuovo vigore e la CEE ha predisposto un bando di gara per giungere ad una definizione nuova e univoca di montagna in ambito europeo.