atlante delle partizioni (2001)
Istruzione, formazione e lavoro
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Consiglio regionale dell'istruzione e consigli locali

Nel sistema scolastico nazionale gli organi collegiali assicurano, a livello centrale, regionale e locale, la rappresentanza e la partecipazione dei diversi soggetti interessati dalla scuola e formazione alle componenti della scuola, alle sue attività e ai suoi risultati.
Gli organi collegiali: a livello centrale, il consiglio superiore della pubblica istruzione; a livello regionale, i consigli regionali dell'istruzione; a livello locale, i consigli scolastici locali.

descrizione elenco dei comuni riferimenti legislativi cartina

descrizione

Tipo di partizione: Programmazione e gestione
Data di creazione nel Piemonte: 1976 (Distretti scolastici), 2001 (Consigli scolastici)
Organismo competente: Enti locali, rappresentanze delle componenti scolastiche
Per saperne di più: Decreto Legislativo 30 giugno 1999, n. 233

A livello regionale opera il Consiglio regionale dell'istruzione. Il consiglio dura in carica tre anni ed ha competenze consultive e di supporto all'amministrazione a livello regionale.
Il consiglio è costituito dai presidenti dei consigli scolastici locali, da componenti eletti dalla rappresentanza del personale della scuola statale nei consigli scolastici locali e da tre componenti eletti dai rappresentanti delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute nei consigli locali e da cinque rappresentanti designati dalle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Del consiglio fa parte di diritto il dirigente dell'ufficio periferico regionale.
Il consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il presidente.
I Consigli scolastici locali, che sostituiscono i consigli scolastici distrettuali e provinciali, sono istituiti in corrispondenza delle articolazioni territoriali dell'amministrazione periferica, previa intesa con le regioni e gli enti locali.
I consigli scolastici locali durano in carica tre anni.
Il singolo ente locale, con oneri a proprio carico, può istituire ulteriori organi collegiali.
Il consiglio, presieduto dal suo presidente, è composto da rappresentanti eletti dal personale delle istituzioni scolastiche del territorio; da due rappresentanti del personale direttivo e docente in servizio presso le scuole legalmente riconosciute eletti dal personale in servizio nelle medesime scuole; da due rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario; da tre rappresentanti dei genitori eletti dai genitori; da tre rappresentanti degli studenti; da cinque rappresentanti designati dagli enti locali, di cui almeno due designati dalla provincia e da cinque rappresentanti designati dalle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Del consiglio fa parte di diritto il responsabile dell'ufficio scolastico periferico competente.
Il Consiglio scolastico regionale esprime pareri obbligatori in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, di attuazione delle innovazioni ordinamentali, di distribuzione dell'offerta formativa e di integrazione tra istruzione e formazione professionale, di educazione permanente, di politiche compensative con particolare riferimento all'obbligo formativo e al diritto allo studio, di reclutamento e mobilità del personale, di attuazione degli organici funzionali di istituto.
I Consigli scolastici locali hanno competenze consultive e propositive nei confronti dell'amministrazione scolastica periferica e delle istituzioni scolastiche autonome in merito all'attuazione dell'autonomia, all'organizzazione scolastica sul territorio di riferimento, all'edilizia scolastica, alla circolazione delle informazioni sul territorio, alle reti di scuole, all'informatizzazione, alla distribuzione dell'offerta formativa, all'educazione permanente, all'orientamento, alla continuità tra i vari cicli dell'istruzione, all'integrazione degli alunni con handicap, all'attuazione del diritto allo studio, all'adempimento dell'obbligo di istruzione e formazione, al monitoraggio dei bisogni formativi sul territorio, al censimento delle opportunità culturali e sportive offerte ai giovani.
Non esiste un'attività di raccolta istituzionalizzata e sistematica di informazioni a livello distrettuale, se non per impegno volontario dei singoli consigli. Esiste tuttavia un osservatorio regionale sulla formazione costituito dall'IRES e dalla Regione Piemonte.
Con Decreto del Presidente della Repubblica n. 416/74 vengono istituiti gli Organi Collegiali a livello distrettuale; all'Art 9 si indica che, su proposta delle Regioni, il territorio sia suddiviso in "comprensori che assumono la denominazione di Distretti Scolastici". Una prima partizione della Regione Piemonte viene proposta nel 1976, che sostanzialmente, fa coincidere la zonizzazione distrettuale scolastica con quella delle Unità Socio Sanitarie approvata con L.R. 41/76. Il Decreto Legislativo 30 giugno 1999, n. 233, ha abolito i Distretti scolastici e dal 1 settembre 2001 sono operative le nuove strutture.
L'articolo 10 del D.P.R. 416/74 indicava le caratteristiche determinanti i distretti scolastici: ambiti territoriali sub provinciali, rappresentativi di una popolazione non superiore a 100.000 abitanti; l'ambito doveva assicurare la presenza di tutti gli ordini e gradi della scuola (ad eccezione delle Università, delle Accademie di belle arti e dei Conservatori di musica) ed evitare lo smembramento del territorio comunale in distretti diversi. Di fatto all'assemblearismo dei distretti non si sono mai dati effettivi strumenti operativi in quanto le risorse finanziarie ad essi destinate sono state di quantità irrilevante ai fini di una possibile azione di programmazione locale.
La partizione rispetta i confini regionali.
Il decreto 233/99 abolendo i distretti scolastici di fatto prende atto della loro inoperatività, dovuta principalmente alle irrisorie risorse da loro gestite nonché alla complessa macchina della rappresentanza che li costituiva e che costituisce, tuttora, le nuove strutture. Esiste una discrasia tra organizzazione democratica delle rappresentanze scolastiche e risorse disponibili che rende problematica la loro effettiva utilità funzionale.