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Salute e assistenza
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Ambiti di gestione dei servizi socio-assistenziali

Gli Ambiti Socio Assistenziali sono consorzi tra comuni per la gestione e la prestazione diretta dei servizi socio-assistenziali. Gli ambiti territoriali di riferimento previsti dalla L.R. 62/95, come riferimento di bacini di utenza, sono di norma quelli delle ex Unità Socio Sanitarie Locali (USSL).

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Tipo di partizione: Amministrazione, gestione
Data di creazione nel Piemonte: Legge regionale 20/1982
Ultimo aggiornamento nel Piemonte: Legge regionale 62/95
Organismo competente: Regione Piemonte, Province, Comuni, Comunità montane, ASL
Per saperne di più: Decreto legislativo 502/92

La Legge regionale 20/1982 consentiva alla Regione Piemonte di assegnare alle USSL il compito di farsi carico delle funzioni socio-assistenziali previste dalla legge; nello stesso testo legislativo venivano individuate alcune prestazioni socio-assistenziali che potevano essere erogate direttamente dai comuni.
La legislazione nazionale successiva, leggi 142/90 sull'ordinamento delle autonomie locali, e L.111/91 sulla gestione transitoria delle unità sanitarie locali, nel ribadire la competenza amministrativa dei comuni per i servizi sociali attribuiva agli stessi la scelta in merito alla conferma della delega per la gestione dei servizi assistenziali all'Unità Sanitaria Locale (USL) o dell'assunzione della gestione diretta delle funzioni socio-assistenziali.
L'entrata in vigore della normativa di cui al Decreto legislativo 502/92 in materia di riforma sanitaria ha comportato una ulteriore frammentazione della gestione dei servizi socio-assistenziali portando molti comuni alla gestione diretta degli stessi o ad organizzarsi in consorzi. La legge regionale 62/95 modificando l'assetto istituzionale stabilito dalla L.R. 20/82, individua i seguenti soggetti pubblici quali titolari di funzioni socio-assistenziali:
la Regione, cui spetta la funzione di programmazione (attraverso il Piano socio-sanitario regionale), indirizzo e coordinamento dei servizi, nonché la verifica e il controllo della loro attuazione;
le Province, che concorrono alla programmazione locale ed esercitano le funzioni socio-assistenziali ad esse attribuite (maternità ed infanzia ed assistenza ai ciechi e sordomuti, L.R. 19/95);
i Comuni cui spetta l'attività di esercizio delle funzioni socio-assistenziali. Essi possono gestire tali attività: tramite delega all'USL; tramite Consorzi o altre forme associative previste dalla L.142/90, tra Comuni e/o tra Comunità Montane; tramite Comunità Montane; direttamente.