atlante delle partizioni (2001)
Circoscrizioni amministrative
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Comunità collinari

Le Comunità collinari sono forme associative tra con popolazione inferiore a 15 mila abitanti i cui territori siano classificati collinari ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale n. 826-6658 del 12 maggio 1988. In genere sono unioni di comuni previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali) e successive modifiche ed integrazioni. Il loro obiettivo è la gestione di servizi e funzioni delegate e la salvaguardia delle zone collinari marginali.

descrizione elenco dei comuni riferimenti legislativi cartina

descrizione

Tipo di partizione: Gestione
Numero di comuni interessati: 128; Parte di popolazione: 3,6%
Data di creazione nel Piemonte: 2000
Ultimo aggiornamento nel Piemonte: 2000
Organismo competente: Regione Piemonte
Per saperne di più: Legge regionale 28 febbraio 2000, n. 16

Ai sensi della l. 142/1990 e della L n. 265/99 le Comunità collinari possono organizzare l'esercizio associato di funzioni comunali nonché la gestione associata di servizi pubblici che i Comuni ritengano di affidare loro:
- realizzazione e manutenzione di opere pubbliche di interesse collettivo;
- manutenzione della viabilità;
- raccolta e smaltimento dei rifiuti, disincentivo alla loro produzione, selezione, riduzione e riutilizzo degli stessi;
- organizzazione di interventi di ripristino e recupero ambientale;
- organizzazione del servizio di polizia urbana e rurale;
- organizzazione del trasporto locale ed in particolare del trasporto scolastico;
- promozione e realizzazione di strutture di servizi sociali per gli anziani nonche' gestione delle attività socio-assistenziali;
- promozione e realizzazione di strutture sociali di orientamento e formazione per i giovani;
- gestione di funzioni e servizi amministrativi comunali.
Ma anche: Sistemazione idrogeologica ed idraulicoforestale, Valorizzazione del patrimonio forestale, Interventi per il sostegno di colture non tradizionali, di prodotti, del turismo, del trasporto locale, dei servizi scolastici, ecc..
La Legge regionale 28 febbraio 2000, n. 16. Provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei territori e dell'economia collinare promuove le Comunità collinari quali forme associative tra comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti tenuto conto dei livelli ottimali per l'esercizio associato delle funzioni, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34. Viene pertanto istituito un apposito fondo per la collina la cui ripartizione tra le Comunità collinari avviene per il trenta per cento sulla base del territorio collinare e per il restante settanta per cento in proporzione alla superficie del territorio collinare classificato svantaggiato o molto svantaggiato.
La classificazione di comune svantaggiato o molto svantaggiato è fatta sulla base dello studio dell'IRES intitolato "Aree di marginalità nella collina piemontese â?? Aggiornamento (27 settembre 2000)" in cui vengono classificati i comuni collinari in base ad indicatori di marginalità relativi alla popolazione, al reddito, alla dotazione di servizi presenti e alla struttura produttiva. I 4 indici normalizzati (demografico, reddito, dotazioni e attività economiche) esprimono un indice sintetico di marginalità attraverso cui sono delimitate le soglie dimensionali per la definizione dei comuni "molto svantaggiati' e di quelli "svantaggiati".
Le comunità collinari interessano solo la parte collinare del territorio regionale. Non rispettano i confini provinciali.
La recente legge ha trovato molte adesioni tra i comuni della provincia collinare di Asti e costituisce un ulteriore elementi verso l'unione dei comuni piemontesi. La possibilità tuttavia di altre forme associative per la costituzione delle Comunità collinari, come il consorzio emerso nei comuni del Roero, e il non rispetto dei confini collinari sono elementi che non massimizzano gli obiettivi di riordino amministrativo regionale.