atlante delle partizioni (2001)
Ambiente
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Aree e beni sottoposti a vincolo paesaggistico

Si tratta di un sistema di aree di particolare qualità paesistico-ambientale, comprendenti sia alcuni insiemi geomorfologici di rilevante significato naturalistico-ambientale e storico-culturale (già oggetto di specifica notifica di interesse pubblico in relazione ai provvedimenti attuativi della L. 431/85) sia aree particolarmente significative e complesse, da tutelare. La legge 431/85, o legge Galasso ha sottoposto inoltre a vincolo anche le aree boscate, le montagne (vedi scheda Fasce montane), le zone gravate da usi civici. Vengono pertanto estesi i vincoli territoriali già previsti dalla legislazione precedente e in particolare dal r.d.l. 3267/23 per quanto concerne il regime delle acque (vedi vincolo idrogeologico).

descrizione elenco dei comuni riferimenti legislativi cartina

descrizione

Tipo di partizione: Pianificazione
Data di creazione nel Piemonte: 1989
Organismo competente: Regione Piemonte
Per saperne di più: Legge regionale 3/4/1989 n° 20

La Legge 1497/39 "Protezione delle bellezze naturali", all'art. 1, individua le aree ed i beni da sottoporre a tutela. Il contenuto del vincolo consiste nel divieto di distruggere il bene e/o introdurvi modificazioni che ne pregiudichino l'aspetto. Ogni intervento deve essere preventivamente autorizzato dalla Soprintendenza competente per territorio (sostituita dagli Organi regionali per effetto del D.P.R. 616/77)..
Attualmente in Piemonte la pianificazione pesistica è regolamentata dall'art. 4 della LR 20/89.
La Legge 1497/39 all'art. 2 demandava ad un'apposita Commissione, istituita in ogni Provincia, il compito di compilare 2 distinti elenchi contenenti il primo i beni elencati ai punti 1 e 2 , il secondo i beni di cui ai punti 3 e 4 dell'art. 1.
Il D.P.R. 616/77 trasferiva alle Regioni anche le funzioni amministrative relative alla protezione delle bellezze naturali per quanto attiene alla loro individuazione, alla loro tutela e alle relative sanzioni
La L.R. 56/77 e s.m. e i., con l'art. 91 bis, ha istituito la Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali. A questa sono passate competenze ed attribuzioni già appartenenti - in base all'art. 2 della L. 497/39 - alle Commissioni provinciali. La Commissione regionale si avvale dei contributi delle Sezioni provinciali decentrate.
Per dar luogo all'applicazione del vincolo è necessaria:
l'inclusione del sito nell'apposito elenco;
l'approvazione dell'elenco da parte del Ministero dell'Istruzione con decreto motivato;
la notificazione del vincolo ai proprietari, possessori e detentori a qualsiasi titolo dei beni.
Il fatto che la legge istitutiva del vincolo sia stata più volte ripresa in successivi provvedimenti legislativi, ha comportato una disomogenea composizione dell'elenco dei beni sottoposti a vincolo.
Gli organismi interessati sono lo Stato, la Regione, le Province e i Comuni.