atlante delle partizioni (2001)
Agricoltura
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Classificazione dei territori in montagna, collina, collina depressa, pianura

Gli ambiti definiti come "Territori montani, di collina, di collina depressa e pianura" sono raggruppamenti di territori che si trovano in condizioni di omogeneità agraria. I criteri di classificazione dei comuni montani sono definiti nella L. 991/52: sono da considerarsi montani i Comuni siti, per almeno l'80% della loro superficie, ad una altimetria superiore a 600 metri e quelli in cui vi sia un dislivello di quota non inferiore a 600 metri. Sono invece considerati collinari i Comuni la cui altimetria prevalente sia compresa tra i 600 e i 250 metri. Ciò che distingue la collina dalla collina depressa è il reddito medio imponibile per ettaro censito. Le aree di pianura infine comprendono i comuni con superficie ad altimetria non superiore ai 250 metri.

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Tipo di partizione: Studio, amministrazione
Data di creazione nel Piemonte: Legge 25/7/1952 n° 991
Ultimo aggiornamento nel Piemonte: D.L. 30/12/1992 n° 504
Organismo competente: Regione Piemonte, Assessorato all'Agricoltura
Per saperne di più: Deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte n° 7463 del 11/12/1975 "Classificazione e ripartizione aggiornata del territorio regionale fra montagna, collina, collina depressa e pianura."
Deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte del 12/5/1988 n° 826-6658 "Classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina depressa, collina e pianura."

Si tratta di partizioni a carattere non amministrativo, finalizzate ad individuare territori su cui convogliare provvedimenti di incentivazione, programmazione e investimenti in agricoltura. Questa classificazione è stata utilizzata da tutta la legislazione in materia di incentivazione, programmazione e investimenti in agricoltura ed è servita anche a determinare le zone svantaggiate rurali nel quadro della Direttiva europea del 1975 relativa agli incentivi nel settore agricolo. Secondo la Direttiva 75/268/CEE i comuni di montagna sono considerati svantaggiati a differenza di quelli di pianura mentre per determinare le aree collinari svantaggiate si è considerato il reddito agrario catastale. Tale partizione è di particolare importanza anche in materia fiscale: i contributi che gli imprenditori agricoli versano per i propri salariati variano infatti in base a questa classificazione e il Decreto lgs. 504, all'art. 7, permette l'esenzione dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per i territori agricoli rientranti nelle zone classificate "territori montani o collina depressa"-.Periodicamente il CIPE aggiorna gli elenchi dei comuni che, in tutto o in parte, rientrano nella classificazione ma manca una normativa che stabilisca criteri di classificazione ispirati alla realtà attuale dell'agricoltura.