atlante delle partizioni (2001)
Circoscrizioni amministrative
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Comunità montane

Le Comunità Montane sono Enti locali e Unioni di comuni e hanno autonomia statutaria nell'ambito delle leggi statali e regionali.
Sono organi della Comunità Montana: il Consiglio, la Giunta, il Presidente.
La prima definizione di "territorio montano" è contenuta nella Legge n° 991/52. La Legge 1102/71 delega alle regioni la partizione del territorio montano in zone omogenee per caratteristiche territoriali, economiche e sociali. La regione Piemonte ha recepito queste direttive nazionali con le LL.RR. 17/73 e 50/78 individuando gli ambiti delle Comunità Montane, l'organizzazione e la struttura.
Ulteriori modifiche sono intervenute con: la Legge 142/90 che fornisce indicazioni circa la struttura delle Comunità Montane imponendo limitazioni sia alla dimensione demografica dei comuni di appartenenza, sia alla componente montana della popolazione; la L.R. 28/92 che ha ridefinito gli ambiti delle Comunità Montane; la L.R. 16/99, Testo unico delle leggi sulla montagna, che ha riordinato le Comunità Montane del Piemonte in base alle indicazioni contenute nella L. 142/90; la L. 265/99 che ha reso più flessibili i vincoli presenti nella L.142/90.

descrizione cartina

descrizione

Tipo di partizione: Amministrazione, programmazione
Data di creazione: 1978
Ultimo aggiornamento: 1999
Organismi competenti: Comuni montani e parzialmente montani
Per saperne di più: L. 142/90 e L. 265/99

Le Comunità Montane sono state individuate considerando le caratteristiche morfologiche del territorio, i legami storici fra le sue popolazioni e l'omogeneità di sviluppo socioeconomico da queste raggiunto, i confini interessano solo la parte montana del territorio regionale e devono rispettare quelli provinciali. Esiste una eccezione in Piemonte per la Comunità Montana della Val Sessera a cavallo tra due province.
Le loro finalità si possono elencare nel:
promuovere lo sviluppo socioeconomico del proprio territorio;
concorrere alla difesa del suolo e alla difesa ambientale;
tutelare e valorizzare la cultura locale;
gestire gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Comunità economica europea o dalle leggi statali e regionali;
esercitare le funzioni proprie dei Comuni oe quelle delegate a seguito del decentramento;
realizzare le proprie finalità attraverso programmi operativi annuali di attuazione del piano pluriennale di sviluppo socioeconomico;
concorre alla formazione del Piano territoriale Provinciale;
avere ruolo e funzioni di Consorzio di bonifica montana ai sensi della L.R. 4/75.